Chiusura temporanea dell’ex caserma Paolini per lavori di pulizia del parcheggio

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FANO – In occasione delle festività natalizie, il dirigente del Comune di Fano Gabriele Fossi ha firmato un’ordinanza di chiusura temporanea dell’ex caserma Paolini, per lavori di pulizia del parcheggio pubblico interno:

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che in previsione delle festività natalizie l’Amministrazione comunale ha deciso di far effettuare all’Aset SpA la pulizia del parcheggio aperto all’uso pubblico interno della ex caserma Paolini;
che il Codice della Strada stabilisce all’art. 7a che l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3, disporre per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per le motivazioni più dettagliatamente descritte nel Codice stesso e nel relativo Regolamento d’attuazione; che il Regolamento del Codice della Strada stabilisce al punto 2 dell’art. 75, che “I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme;”;
che si ritiene necessario liberare il piazzale dalle autovetture in sosta per permettere agli operatori di eseguire la pulizia in tutte le aree accessibili dalle auto. VISTO il documento istruttorio redatto in data 14/12/15 dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Curina.
RITENUTO:
di adottare il provvedimento finale così come proposto dal Responsabile del procedimento sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta; di attestare (art. 147bis del D.Lgs n. 267/2000) la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento dando atto che lo stesso non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente in ordine all’incasso TOSAP.
VISTI:
la legge n° 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi “;
lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 160/91;
il D. Lgs. n° 285/92 “Nuovo Codice della Strada”;
il D.P.R. n° 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
il D. Lgs. n° 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
il provvedimento dirigenziale n. 35 del 13/1/15 con il quale si assegna il personale dell’U.O. Mobilità Urbana al 4°
Settore.
ORDINA
l’istituzione della seguente disciplina stradale ai sensi del vigente Codice della Strada:
in VIA BIXIO, all’interno dell’ex caserma Paolini:
GIORNO DISCIPLINA DELLA SOSTA VEICOLARE
dalle ore 21:00 di mercoledì 16/12/15
alle ore 10:00 di giovedì 17/12/15 divieto di sosta con rimozione di qualsiasi mezzo in sosta abusiva
2) che la presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti ordinanze nelle parti che risultano in contrasto con i
Ordinanza numero 377 del 15/12/2015 pag. 2
provvedimenti sopra adottati.
DISPONE
1) di trasmettere il seguente provvedimento per via telematica anche a:
Sindaco Sede
Aset Spa – Servizio Igiene Ambientale Fano (PU)
Corpo Polizia Municipale Sede
Protezione Civile Fano (PU)
Dirigenti Settori comunali Sede
COMUNICA
1) che la presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale http://www.comune.fano.ps.it/ nell’ambito di “amministrazione
trasparente“ (art. 23, D.Lgs. n. 33/2013) e mediante l’installazione in loco della prescritta segnaletica
stradale da parte dell’U.O. Mobilità Urbana;
2) che il presente titolo non esclude l’eventuale obbligo di premunirsi di specifiche autorizzazioni per deroghe a Zone a
Traffico Limitato ed altre limitazioni di cui al Codice della Strada;
3) che l’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per l’inosservanza delle prescrizioni e per la segnaletica
non idonea prevista dal vigente Codice della Strada;
4) che contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche entro il termine di 60 giorni dalla data
di notifica (Legge n. 1034/1971), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni dalla data di notifica (D.P.R. n. 1199/1971).

IL DIRIGENTE
(Dott. Gabriele Fossi)
firmato digitalmente

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