Maltempo, divieto di detenzione degli animali sui corsi d’acqua – VIDEO

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FANO – Il sindaco di Fano ha emesso una ordinanza con la quale si ordina ai proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, il divieto permanente di mantenere coattivamente animali di qualsiasi specie sugli argini, sui greti e sulle sponde dei corsi d’acqua di ogni ordine, nonché nelle zone esondabili e in aree adiacenti la linea di costa che siano state soggette ad allagamento anche in modo non continuativo. Il provvedimento è stato adottato su richiesta del Prefetto di Pesaro e Urbino dopo che diverse associazioni di protezione degli animali avevano rilevato che in caso di maltempo ed esondazioni i loro volontari e gli addetti istituzionalmente preposti sono costretti a veri e propri tour de force per salvare animali sistemati in recinti, gabbie e manufatti posti sulle sponde e sui greti dei fiumi, torrenti e canali, tali da mettere a rischio perfino l’incolumità personale. Ecco l’ordinanza:

Viste le recenti e ripetute ingenti piogge che hanno provocato esondazioni dei corsi d’acqua del
territorio comunale;
Considerato che tali esondazioni non sono prevedibili e possono ripetersi in ogni stagione in
seguito ad eventi meteorici improvvisi e di una certa entità, che negli ultimi tempi si stanno
verificando con maggior frequenza i;
Vista la nota acquisita agli atti con PG 14287/15 con cui le associazioni di protezione animale
Anpana, Oipa, Legambiente (circoli di Pesaro e di Urbino”, la Lupus in Fabula, Animalia,
Melampo, Ara Micis, Osiride, Il Graffio, Enpa e wwf, oltre alle associazioni Ferrovia Val Metauro e
Consulta degli Utenti ATO 1-Marche Nord, attestano che le guardie zoofile e i volontari in seguito a
tali eventi sono stati costretti a veri e propri tour de forceper salvare gli animali imprigionati in
recinti, manufatti e gabbie posti sulle sponde e sui greti di fiumi, torrenti e canali, mettendo a
rischio la loro stessa incolumità;
“Visto che con la meesima nota le suddette associazioni richiedono l’emanazione di un’ordinanza
volta a vietare permanentemente la detenzione degli animali nelle aree a rischio di esondazione, sui
greti e sugli artini dei corsi d’acqua o nelle loro immediate adiacenze;
Considerato che la detenzione di animali rinchiusi o legati in zone a rischio di esondazione, spesso
isolate e lontane dalla possibilità del tempestivo intervento del proprietario, ne mette a rischio la
vita in quanto gli stessi non sono in condizione di fuggire dall’acqua e dal fango;
Attestato che in seguito agli ultimi eventi meteorici sulla spiaggia di Fano sono stati rinvenuti una
carcassa di capriolo e un cucciolo di pecora, morto per annegamento come attestato dal Servizio
Veterinario dell’Asur;
Vista la nota acquisita agli atti con PG 15200 del 5/3/2015 con cui la Prefettura di Pesaro Urbino
richiede notizie sulle iniziative intraprese dai Comuni in ordine alla richiesta delle associazioni
animaliste e delle Guardie Zoofile;
Considerato che le carcasse degli animali travolti dalle piene costituiscono un pericolo per la salute
pubblica, specialmente quando vengono ritrovate sulle spiagge comunali, frequentate dalla
cittadinanza e dei turisti anche al di fuori del periodo estivo;
Considerato altresì che le operazioni di salvataggio degli animali in caso di piena, mettono in
pericolo i volontari delle associazioni e gli addetti ai servizi istituzionalmente competenti;
Fatto salvo che gli elementi riscontrati non costituiscano reato ai sensi delle vigenti norme speciali
in materia di maltrattamento di animali e/o di abusi edilizi;
Vista la L. n° 611 del 1913 “Provvedimenti per la protezione degli animali”, che attribuisce le
competenze in materia di tutela e difesa degli animali alle associazioni di protezione preposte;
Vista la L. 189 del 20/7/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
Visto l’art. 3 del DPR 31/03/1979 che demanda ai Comuni le funzioni già svolte dall’Enpa in
materia di protezione degli animali;
Vista la L.R. 10/97;
Vista la L. 689/81, in particolare l’art. 2 comma 5;
Ordinanza numero 6 del 16/03/2015 pag. 2
Visti gli artt. 50 e 54 D. Lgs. 18.8.2000 n° 267;
1) “Ritenuto di conformarsi alle positive conclusioni istruttorie cui è prevenuto il Responsabile del
Procedimento, che peraltro ha predisposto il presente atto finale, dopo aver verificato i
presupposti di fatto e i requisiti di legittimità, e/o condizioni di ammissibilità”;
Nelle more dell’emanazione di apposite norme regolamentari:
ORDINA
ai proprietari e detentori a qualsiasi titolo, il divieto permanente di mantenere coattivamente
animali di qualsiasi specie sugli argini, sui greti e sulle sponde dei corsi d’acqua di ogni
ordine, nonché nelle zone esondabili e in aree adiacenti la linea di costa che siano state
soggette ad allagamento anche in modo non continuativo;
AVVERTE
che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta :
-la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00, a norma dell’art. 54, c. 7 bis, del 267/2000
fatte salve diverse e/o più gravi concorrenti ipotesi di illecito penale ed amministrativo;
-in caso di recidiva, il sequestro degli animali con spese a carico del proprietario, in solido con il
detentore.
DISPONE
che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, il Corpo Forestale dello Stato, l’Asur Marche
A.V.T. n. 1-Servizio Veterinario e le Guardie Zoofile munite di decreto prefettizio provvedano alla
verifica del rispetto della presente ordinanza e a tutti gli atti conseguenti di competenza, disponendo
sopralluoghi programmati nelle aree a rischio.
Il presente atto è trasmesso agli enti di cui sopra e alla Prefettura, con preghiera di comunicazione
alle associazioni di volontariato che dispongono di Guardie Zoofile dalla medesima nominate.
Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche
entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica (D.Lgs. 104/2010 art. 92), oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla
data di notifica (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199).
Si informa che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela Giovannelli e che tutta la
documentazione inerente il presente atto è disponibile presso l’U.O. Ecologia Urbana, in Via
Vitruvio n° 7”.

IL SINDACO
Massimo Seri
Il documento

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