Del Vecchio presenta interrogazione sulle deleghe ai due consiglieri di maggioranza

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Oggetto:  Interrogazione URGENTE sulle deleghe ai Consiglieri Comunali

Il sottoscritto Davide Delvecchio Consigliere Comunale , ai sensi dell’art. 34  titolo III del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interrogazione:

Premesso, che il Sindaco  nella prima seduta del Consiglio Comunale ha nominato  gli  assessori Comunali ed ha dichiarato di conferire la delega alla Protezione Civile e alle Politiche Giovanili a  n. 2 Consiglieri Comunali di maggioranza;

Considerato che Il Testo Unico degli Enti Locali (18 agosto 2000, n. 267), prescrive che un singolo consigliere comunale “può essere delegato dal consiglio ad effettuare per conto dello stesso verifiche, accertamenti e studi su determinate materie e provvedimenti e su situazioni particolari, con esclusione della possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, di adottare atti di gestione spettanti ai dirigenti e di esercitare funzioni di competenza del sindaco e degli assessori”;

Verificato che Il TAR Toscana con sentenza n. 1248/04 del 27 aprile 2004 ha ritenuto che lo statuto comunale  possa prevedere la delegabilità da parte del sindaco ad un consigliere di alcune competenze, che non comportino l’adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti collaborativi per l’esercizio diretto delle predette funzioni da parte del sindaco, che Il consigliere quindi non può essere chiamato a gestire direttamente un settore dell’amministrazione per conto del Sindaco perché si troverebbe contemporaneamente nella posizione di controllato (in quanto consigliere delegato) e di controllore (in quanto consigliere). In particolare, secondo la giurisprudenza, lo statuto, fatto salvo il rispetto dei principi e precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, può prevedere la delegabilità da parte del sindaco ad un consigliere di alcune competenze, che non comportino l’adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti collaborativi per l’esercizio diretto delle predette funzioni da parte del sindaco che ne è titolare;

Constatato che lo Statuto del Comune di Fano  “all’art. 32 comma 15 competenze del Sindaco”, prevede che Il Sindaco, per esigenze organizzative, può attribuire ai Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio su specifici problemi e progetti o curare determinate, specifiche questioni nell’interesse dell’Amministrazione,  tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna;

 

Considerato che le deleghe alle politiche giovanili e alla protezione civile comportano azioni di amministrazione attiva e atti di rilevanza esterna;

Interroga il Sindaco

 

–        per conoscere il parere di legittimità degli atti di delega ai consiglieri comunali come sopra riportato, comunicati in Consiglio Comunale;

–        se  sia consentito delegare  l’attività di  protezione Civile e le Politiche Giovanili a Consiglieri Comunali;

–        quali azioni politico-amministrative intenda promuovere per gestire due deleghe importanti come Protezione Civile e Politiche Giovanili.

F.to Davide Delvecchio  gruppo consiliare Insieme per Fano – UDC

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