Coronavirus, ecco cosa prevede il nuovo decreto anche per Pesaro Urbino

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alle nuove disposizioni sull’emergenza Covid-19 e che riguardano – secondo il documento – le province di Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona e nelle città di Savona e Pesaro-Urbino. Anche la provincia di Pesaro Urbino è inclusa tra i territori in cui si applicano “le misure più forti, di sospensione delle attività didattiche e delle attività di pubblico spettacolo”, per l’emergenza Coronavirus. Lo comunica la Regione Marche a proposito del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, “immediatamente operativo senza ordinanza delle Regioni”. I territori in cui queste misure si applicano sono, fa sapere la Regione, “oltre alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che sono in ‘zona rossa’” le province di Pesaro Urbino e Savona. “Il parere dell’Istituto superiore di sanità – riferisce la Regione – ha ritenuto sufficienti i casi registrati nella provincia di Pesaro Urbino (23 tamponi positivi di cui per ora 6 confermati dall’Iss, ndr) per l’inclusione, insieme con la provincia di Savona (indicate nell’allegato 2 del decreto stesso), tra i territori in cui applicare le seguenti misure di contenimento, elencate nell’art. 2 del Decreto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”.

Scuole chiuse in tutta la provincia 

Scuole chiuse fino all’8 marzo anche nella provincia di Pesaro Urbino per l’emergenza Coronavirus. Lo prevede, fa sapere la Regione Marche, il nuovo decreto del Governo. Tra le misure, infatti è prevista la “sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”; “nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”.

Sospensione delle Sante Messe 

Nell’articolo 2 si fa riferimento alle Sante Messe. c) Sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

Nei bar e ristoranti solo posti a sedere e a distanza di un metro tra persone

Svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Cosa prevede il Decreto 

Con il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, immediatamente operativo senza ordinanza delle Regioni, oggi il Governo ha indicato in quali territori si applicano le misure più forti, di sospensione delle attività didattiche e delle attività di pubblico spettacolo: oltre alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che sono in zona rossa, il parere dell’Istituto superiore di sanità ha ritenuto sufficienti i casi registrati nella provincia di Pesaro Urbino per l’inclusione, insieme con la provincia di Savona (indicate nell’allegato 2 del decreto stesso), tra i territori in cui applicare le seguenti misure di contenimento, elencate nell’articolo 2 del Decreto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19:

• sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

• sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;

• sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

• l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

• apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

• sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;

• svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

• apertura delle attività commerciali diverse dalla ristorazione condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

• limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;

• rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;

• sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

• privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

Nelle restanti province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno la Regione Marche seguirà il modello delle altre 12 Regioni, che applicano misure diverse, fra cui: la sospensione fino al 15 marzo 2020 dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; le misure di sicurezza da garantire per le procedure concorsuali; l’obbligo per le aziende di trasporto pubblico locale anche a lunga percorrenza di adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi; l’obbligo, per chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.
“Riteniamo importante – ha affermato il presidente Luca Ceriscioli – l’affermazione del principio di applicazione delle misure di contenimento su base territoriale, che rende omogenei i criteri per tutta Italia. E’ ciò che avevamo chiesto sin dall’inizio. Il governo ha stabilito zone e restrizioni relative con lo strumento di legge non sono più previste ordinanze della regione, ovvero le misure sono immediatamente operative”.

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2 COMMENTS

  1. Oggi primo marzo mandate in onda servizi del 25 febbraio quando ancora nn c’erano caso positivi. Aggiornatevi, nn ha senso

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