Profilglass, M5S Fano: “Non vogliamo l’abbattimento della parte di capannone abusivo, ma in piena legalità e nel rispetto di tutti

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FANO – OGGETTO: Modifica regolamento edilizio comunale – Sanatoria giurisprudenziale.
“Con la presente intendiamo mettere in evidenza alcune criticità riscontrate nella lettura sia della proposta di delibera indicata in oggetto, inserita nell’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale, sia dei pareri presentati a corredo della stessa.”

“E’ necessario innanzitutto precisare che, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del D.P.R. 380/2001, un intervento edilizio realizzato senza permesso di costruire o in difformità da esso può ottenere il permesso in sanatoria se risulta conforme “alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda” (c.d. doppia conformità);
Nella delibera, al quinto capoverso, è erroneamente citata la sentenza nr. 2835/2009 del Consiglio di Stato quale ultima pronuncia dei giudici di Palazzo Spada al riguardo; in realtà lo stesso organo si è più recentemente espresso sul tema con sentenza nr. 3220 dell’11 giugno 2013 Consiglio di Stato – Sezione V – rigettando e superando la soluzione di sanatoria giurisprudenziale formulata nel 2009, sull’assunto che si debba garantire maggiore tutela al principio della legalità rispetto ai principi richiamati dalla sanatoria giurisprudenziale, i quali invece vanno considerati recessivi al cospetto del primo. Da ciò deriva dunque la riaffermazione, da parte della sentenza più recente, del sopracitato principio della doppia conformità.”

“Il dispositivo della delibera che viene ad essere discussa oggi in Consiglio è il seguente:

Modifica del Regolamento Edilizio comunale come segue:

Art. 36 bis -SANATORIA GIURISPRUDENZIALE
1) Sono sanabili le opere non conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento dell’esecuzione ma conformi alla disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria; la conformità alla disciplina urbanistico-edilizia deve essere riscontrabile sia al momento della presentazione dell’istanza sia in sede di rilascio del provvedimento di sanatoria. La sanatoria è assentibile verificando che le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio ed igienico sanitarie siano conformi alle relative discipline di settore.
2) Quanto previsto al precedente comma n.1 si applica esclusivamente alle zone produttive “D” previste e disciplinate dal P.R.G. e relative N.T.A. (con esclusione delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici e/o ambientali al momento dell’esecuzione delle opere ovvero in sede di presentazione dell’istanza ovvero al momento del rilascio del provvedimento di sanatoria).
3) Quanto previsto ai precedenti comma n. 1-2 non si applica per le opere prive di conformità realizzate successivamente all’entrata in vigore del presente articolo.
4) Si applicano, per le opere sanate di cui al comma n. 1, le sanzioni di cui all’art. 36, comma n. 2, del DPR 380/2001 ovvero quelle di cui all’art. 37, comma n. 4, del medesimo decreto in relazione alla natura delle opere, oltre ai costi della demolizione o del ripristino

– Quanto asserito dal comma 1) è in contrasto con l’art. 36, comma 1, del D.P.R. 380/2001, poiché un intervento edilizio realizzato senza permesso di costruire o in difformità da esso può ottenere il permesso in sanatoria se risulta conforme “alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda” (c.d. doppia conformità);
– Inoltre, nella premessa della delibera viene citato anche il parere di un legale di fiducia del Comune che riteniamo superficiale e incompleto, poiché omette di indicare e di mettere in evidenza pronunce che contrastano con la delibera in oggetto (come, per esempio, la già citata sentenza del Consiglio di Stato emessa l’11 giugno 2013). Per questa grave omissione, stiamo valutando di informare la Procura della Repubblica di Pesaro al fine di accertare un eventuale “falso ideologico”.
Oltretutto lo stesso legale afferma che la contrapposizione in essere non può essere superata se non demandando una volta per tutte la questione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, a testimoniare come il punto di diritto sia altamente controverso;

– Inoltre, dopo i drammatici fatti delle alluvioni che hanno colpito il Nord Italia, il nostro Ministro dell’Ambiente ha gridato ai quattro venti: “Mai più condoni” e ha emendato l’articolo 17 del decreto Sblocca Italia, contenente le semplificazioni in materia edilizia, introducendo un comma all’articolo 4 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) che pone le basi per l’uniformità dei regolamenti edilizi comunali. In sostanza la Commissione Ambiente ha previsto che Governo, Regioni ed autonomie locali concludano accordi in Conferenza Unificata per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio tipo, che semplifichi e uniformi gli adempimenti.
Visto che si procede verso l’uniformità dei regolamenti comunali, riteniamo che sia un azzardo, ora, modificare il nostro, con il rischio di dover fare marcia indietro fra qualche mese.

Per quanto sopra, esortiamo il Sindaco e la Giunta a ritirare la delibera in oggetto e i Consiglieri comunali a valutare e indirizzare il proprio voto secondo principi di correttezza e legalità. Se ciò non dovesse accadere, sarà nostra intenzione, ai sensi dell’art. 24, comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, richiedere la costituzione di una commissione di indagine sull’attività dell’Amministrazione comunale e di enti e istituzioni coinvolti in questo iter, partendo fin dall’origine.”

Hadar Omiccioli, Marta Ruggeri, Roberta Ansuini

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