Fano, effetto Corinaldo: a Capodanno vietati botti, vetro e spray al peperoncino

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FANO – Effetto Corinaldo anche a Fano: il sindaco Massimo Seri ha firmato un’ordinanza, con cui si vieta, limitatamente a Capodanno, di far esplodere fuochi d’artificio, petardi e botti, in tutti i centri abitati e comunque a una distanza non inferiore a 300 metri dalle abitazioni, dai ricoveri di animali di affezione o da allevamento. L’ordinanza è valida dal 30 dicembre al 6 gennaio prossimo.
Il primo cittadino ha vietato, inoltre, sia il possesso improprio di spray urticanti in esercizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, sia la detenzione di bottiglie di vetro dalle ore 20.00 del 31/12/2019 sino alle ore 07.00 del 01/01/2020, in piazza XX Settembre.

Ecco l’ordinanza:

VISTA la nota inviata dallo studio GUARNIERI a patrocinio dell’ANISP (Associazione Nazionale Imprese del Settore Pirotecnico) del 19/12/2019 in atti ente con p.g.n.95087 del 19/12/2019 con cui si invitano i comuni italiani a non adottare ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito delle festività di Capodanno;visti i relativi allegati in cui il Ministero degli Interni pone riserve in ordine all’adozione delle citate ordinanze in particolar modo ai requisiti di “contingibilità ed urgenza” criticando il contegno latamente creativo (praeter legem) dei Sindaci in materia;
SENTITO il parere favorevole della Prefettura di Pesaro Urbino in ordine al contenuto della presente ordinanza come da riscontri in atti d’ufficio;

RITENUTO di limitare la zona di divieto rispetto all’intero territorio comunale di cui alla propria precedente ordinanza n.50/2017 ponderando gli interessi di protezione dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali con gli interessi economici dei commercianti degli articoli pirotecnici; la delimitazione delle zone di rispetto di cui alla presente ordinanza non consente di considerare le regole ivi contemplate quale un surrettizio divieto di vendita degli articoli pirotecnici; tale delimitazione risulta conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e temporaneità poste a presidio dell’esercizio extra ordinem dei poteri sindacali;

RITENUTO che il pericolo imminente sussista (contingibilità – quale ragionevole probabilità che l’evento dannoso accada, può protrarsi anche per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto) in quanto la mancata definizione di puntuali regole e zone di uso degli articoli pirotecnici da parte del legislatore induce la popolazione ad un massivo, indiscriminato ed indistinto uso degli stessi con reale pericolo per l’incolmità pubblica ed il benessere degli animali; si osserva come, in via generale, l’ordinamento giuridico ammetta il ricorso ad ordinanze sindacali anche praeter legem (Consiglio Stato sez.V sent.1933/2018); vero è che anche la Corte Costituzionale (sent.n.4/1977)) ha concluso nel senso della natura generalmente amministrativa delle ordinanze e solo “eccezionalmente normativa” ove contengano precetti generali ed astratti. Peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha elencato i criteri cui le ordinanze medesime devono attenersi per essere ritenute legittime: obbligo di motivazione; adeguata pubblicità degli atti e conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico;

RITENUTO che il ripetersi ogni anno di tale eventi (prevedibilità) non costituisce ex se esimente alla configurabilità del presupposto di “urgenza” richiesto indeflettibilmente dall’ordinamento (l’urgenza è legalta all’inevitabilità dell’evento e non solo alla sua prevedibilità); si richiamano i dati del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’ interno sui “botti di fine anno” osservando che solo gli interventi dei Vigili del Fuoco sono stati oltre 600 nel 2017-2018;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.2387/2003 in cui sono paradigmaticamente riportati i presupposti per le’esercizio extra ordine dell’ordinanza sindacale;

RILEVATO che è dimostrato scientificamente che i fuochi d’artificio hanno effetti negativi anche sugli animali domestici e sulla fauna selvatica, terrorizzata dai rumori. Gli animali hanno un udito più sviluppato di quello umano, un cane ad esempio percepisce un rumore a una distanza 4 volte superiore rispetto a noi, ma non è solo una questione di intensità del suono, anche del tipo di frequenza: l’uomo sente una gamma di suoni fino a 20 mila hertz, il cane da 40/46 mila hertz, i gatti a 70.000 Hz. I botti pirotecnici scatenano negli animali paura e panico inducendoli a reazioni incontrollate e pericolose, come quelle di cani e gatti che fuggono perdendo l’orientamento con il rischio di smarrirsi e vagare per strada esponendosi ad incidenti con gravi conseguenze anche per gli automobilisti, o gettandosi nel vuoto se lasciati sui balconi;
RITENUTO di non poter individuare altri mezzi approntati dall’ordinamento giuridico atti a fronteggiare il rischio per l’incolumità pubblica di cui alla presente ordinanza;

RILEVATO che l’uso delle ordinanze sindacali ha apportato, nel corso degli ultimi anni, benefici in ordine all’incolumità pubblica ed al benessere degli animali contemperando la tradizione dei botti di fine anno con regole minime di civiltà e convivenza; si osserva che i pericoli maggiori si manifestano per l’uso sconsiderato dei fuochi illegali, per la minor età dei soggetti coinvolti nonchè per l’uso improprio delle armi da fuoco;

CONSIDERATO che i limiti ed i divieti di cui alla presente ordinanza non hanno effetti pregiudizievoli sugli operatori economici interessati disciplinando solo l’uso a salvaguardia dell’incolumità pubblica dei fuochi artificiali e non la relativa vendita o detenzione;
RITENUTO per esigenze di sicurezza pubblica di procedere anche in relazione allo “SPRAY URTICANTE” e “RISCHIO VETRO” presso gli eventi previsti in P.zza XX Settembre per Capodanno;

VISTA la nota di S.E. Il Prefetto di Pesaro e Urbino p.g.n.26688/2013 avente oggetto “Servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio durante le festività natalizie e di Fine Anno. Controlli sulla produzione e vendita di materiali pirotecnici”;
RITENUTO opportuno preservare l’incolumità pubblica in relazione al ricorrente uso improprio, scorretto e talora illecito dei fuochi d’artificio, botti e spari di fine anno a salvaguardia delle persone, di beni e cose pubbliche e private nonché a tutela del benessere degli animali;
VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; VISTO il vigente Statuto Comunale; VISTO l’art.13 della L.n.121/1981; VISTA la L.n.241/1990; VISTO l’art.133, comma n.1, lett.q) del D.Lgs.n.104/2010;

VISTE le note della Prefettura di Pesaro Urbino 11/03/2011 prot.n.3133/2011/pa14-002 e 24/05/2011 prot.n.6499/2011/pa14-002;
DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata in data 21/12/2019 alla Prefettura di Pesaro Urbino la quale ha riscontrato la stessa informalmente;

VISTA la nota circolare prot.71857 del 22/12/2016 dove il Prefetto richiama, tra l’altro, i Sindaci a limitare, per motivi di legittimità, il divieto indistinto e generalizzato dei fuochi d’artificio di fine anno consentendo invece l’uso degli artifici pirotecnici in parte dispositiva meglio evidenziati e precisati che non appaiono pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
Ordinanza numero 67 del 27/12/2019 pag. 2

RITENUTO di dover adempiere al richiamo del Sig.Prefetto di cui sopra tenuto conto che l’emanazione della presente ordinanza è disposta dal Sindaco quale “Ufficiale di Governo” nell’ambito dell’articolazione funzionale, a livello territoriale, del Ministero dell’Interno ex art.54 D.Lgs.n.267/2000 (essendo l'”ordine la sicurezza pubblica” materie costituzionalmente attribuite, in via esclusiva, alla competenza dello stato) e non quale “rappresentante della comunità locale” exart.50 del D.Lgs.n.267/2000;
VISTA la nota PEC del Prefetto del 22/12/2018 prot.81831 per oggetto “Festività natalizie 2018. Utilizzo prodotti pirotecnici”

ORDINA
1. E’ fatto divieto a chiunque, dal 30 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, di far esplodere fuochi d’artificio, petardi, spari, “botti” diversi dai seguenti come individuati nella circolare prefettizia di Pesaro Urbino prot.71857 del 22/12/2016 nei centri abitati e comunque a distanza inferiore da 300 metri dalle abitazioni, dai ricoveri di animali di affezione ovvero da allevamento nonchè dagli opifici:
• “riclassificati” ai sensi dell’art.53 TULPS (V cat. gruppo “D” – “E”)
• equiparati con marchio CE (F1 cat.1- F2 cat.2 per quelli con massa attiva (NEC) inferiore a mg.150
• P1 -prodotto da gioco-
2. Fermo restando i divieti e le limitazioni di cui, in particolare, agli artt.3-5 del D.Lgs.n.123/2015 gli altri articoli pirotecnici (diversi da quelli di cui al punto n.1 che precede) sono utilizzabili, dal 30 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, esclusivamente fuori dai centri abitati e comunque ad almeno 300 metri dalle abitazioni nonchè dai ricoveri di animali di affezione ovvero da allevamento. E’ vietato, in ogni caso, l’uso di articoli pirotecnici che superino la soglia di 120 decibel.
3. E’ fatto divieto di uso ovvero detenzione ovvero possesso di bottiglie di vetro dalle ore 20.00 del 31/12/2019 sino alle ore 07.00 del 01/01/2020 presso piazza XX settembre; è consentita la mescita tramite bottiglie di vetro da parte degli esercizi pubblici prospicenti; è fatto divieto agli esercizi pubblici di lasciare nella disponibilità dei clienti e/o avventori bottiglie di vetro.
4. E’ fatto divieto di utlizzo improprio di spray urticanti in esercizi pubblici, luoghi pubblici ovvero aperti
al pubblico in assenza dei presupposti di legge.
5. I trasgressori di cui ai punti 1-2-3-4- che precedono potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali od amministrative connesse e/o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall’art.650 e 703 del codice penale, nelle sanzioni di cui all’art.7bis del D.Lgs.n.267/2000.
Fermo restando quanto sopra ordinato si raccomanda a tutta la popolazione un uso responsabile dei prodotti pirotecnici ispirato da principi di cautela e prudenza a protezione della pubblica incolumità in riferimento a persone, edifici e cose nonchè al benessere degli animali. Si invita la cittadinanza a preferire prodotti che valorizzino giochi di luce che producano effetti scenici gradevoli e meno dirompenti come raccomandato dal Prefetto.

DISPONE
• che il Corpo di Polizia Locale di Fano, nonchè le Guardie Zoofile nei limiti delle relative funzioni previste dall’ordinamento, verifichino il rispetto della presente ordinanza.
• di richiedere a S.E. Il Prefetto di Pesaro Urbino di valutare il coinvolgimento delle altre forze dell’ordine nella verifica del rispetto della presente ordinanza.
• che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità:
-Prefettura di Pesaro e Urbino; -Questura di Pesaro e Urbino; -Comando Provinciale dei Carabinieri;
Ordinanza numero 67 del 27/12/2019 pag. 3
-Comando Provinciale della Guardia di Finanza; -Comandante dei Carabinieri di Fano; -Comandante Provinciale VV.FF; -Dirigente del Commissariato P.S. di Fano; -Dirigente Comandante della Polizia Locale di Fano; -Guardie zoofile – Associazione Anpana Onlus; -Guardie zoofile – Associazione OIPA Onlus .
• che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell’art.8, comma n.3, della L.n.241/1990 nonché attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale.

INFORMA
CHE avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa. E’ ammesso, altresì, ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica dello stesso (art. 29 D.Lgs 104/2010) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) egualmente decorrenti dalla data di notifica (DPR 24/11/1971 n° 1199).

IL SINDACO Massimo Seri Il presente documento è firmato digitalmente
art. 20 e seg. D.Lgs. n.82/05

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